Il Consiglio Nazionale della FNOVI tenutosi il 12 giugno 2011 a Terrasini (Pa) ha approvato il nuovo Codice Deontologico.

Si invitano tutti i Colleghi a rispettarlo e farlo rispettare.

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DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICHE
Oggetto e campo di applicazione del Codice Deontologico

Art. 1 – Medico Veterinario – Il Medico Veterinario svolge la propria attività professionale al servizio della collettività e a tutela della salute degli animali e dell’uomo.
In particolare, dedica la sua opera:

alla protezione dell’uomo dai pericoli e danni a lui derivanti dall’ambiente in cui vivono gli animali, dalle malattie degli animali e dal consumo delle derrate o altri prodotti di origine animale;
alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie degli animali e al loro benessere;
alla conservazione e allo sviluppo funzionale del patrimonio zootecnico;
alla conservazione e alla salvaguardia del patrimonio faunistico ispirata ai principi di tutela delle biodiversità, dell’ambiente e della coesistenza compatibile con l’uomo;
alle attività legate alla vita degli animali familiari, da competizione sportiva ed esotici;
alla promozione del rispetto degli animali e del loro benessere in quanto esseri senzienti;
alla promozione di campagne di prevenzione igienico-sanitaria ed educazione per un corretto rapporto uomo-animale;
alle attività collegate alle produzioni alimentari, alla loro corretta gestione e alla valutazione dei rischi connessi.

Art. 2 – Definizione – La deontologia veterinaria è l´insieme dei principi e delle regole che ogni Medico Veterinario deve osservare, e alle quali deve ispirarsi nell´esercizio della professione. L´ignoranza della deontologia veterinaria non esime dalla responsabilità disciplinare.

Art. 3 – Ambito di applicazione – Le norme deontologiche si applicano a tutti i Medici Veterinari nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti degli utenti.

Art. 4 – Potestà disciplinare – Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche.
Le sanzioni devono essere commisurate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti, nonchè delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l´infrazione.

Art. 5 – Responsabilità disciplinare – La responsabilità disciplinare deriva dall’inosservanza o dall´ignoranza dei precetti e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva.
Oggetto di specifica valutazione è il comportamento complessivo.

Art. 6 – Attività all´estero e attività in Italia dei Medici Veterinari – Nell´esercizio di attività professionali all´estero, ove consentite, il Medico Veterinario italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche e delle legislazione dello Stato in cui viene svolta l´attività.
Il Medico Veterinario comunitario o di Paese terzo, nell´esercizio dell´attività professionale in Italia, quando questa gli sia consentita, è tenuto alla conoscenza e al rispetto della legislazione e delle norme deontologiche vigenti in Italia.

Art. 7 – Applicabilità – Le disposizioni del presente Codice Deontologico vanno rispettate da ogni iscritto all´Albo professionale, anche da coloro che risultino iscritti all´elenco speciale di cui al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e dai cittadini degli Stati membri della comunità europea che abbiano ottenuto l´iscrizione all´Albo ai sensi della legge 8 novembre 1984, n 750 e successive modifiche.

Art. 8 – Inosservanza – L´inosservanza o l´ignoranza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice Deontologico costituisce abuso o mancanza nell´esercizio della professione o fatto disdicevole al decoro professionale, perseguibile disciplinarmente ai sensi delle vigenti Leggi.

DOVERI DEL MEDICO VETERINARIO
Art. 9 – Comportamento secondo scienza, coscienza e professionalità – L’esercizio della professione del Medico Veterinario deve ispirarsi a scienza, coscienza e professionalità. Il Medico Veterinario non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza e con assicurazione di mezzi e impegno.

Art. 10 – Dovere di diligenza e prudenza – Il Medico Veterinario deve adempiere ai propri doveri professionali con diligenza e prudenza. E’ tenuto a denunciare all’Ordine ogni tentativo tendente a imporgli comportamenti non conformi al Codice Deontologico, da qualunque parte provenga. Deve a tal proposito mettere l’Ordine nelle condizioni di provvedere alla sua tutela e a quella del decoro professionale.

Art. 11 – Dovere di aggiornamento professionale – E’ dovere del Medico Veterinario curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze e le competenze tecnico-scientifiche, etico-deontologiche e gestionali-organizzative con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l’attività. E’ inoltre dovere dello stesso informarsi in merito all’attualità e alla evoluzione professionale ed essere a conoscenza di norme, di leggi e di atti regolamentari di interesse medico veterinario.
Il Medico Veterinario deve, quando richiesto dall’Ordine professionale di competenza e in tutti i casi di interesse disciplinare, ove vengano ipotizzate condizioni di negligenza e/o di cattiva pratica professionale, oggettivare e dimostrare i propri percorsi di aggiornamento.

Art. 12 – Doveri di probità, dignità e decoro – Il Medico Veterinario deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro nell’esercizio della professione.

Art. 13 – Doveri di lealtà e correttezza – Il Medico Veterinario deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza.

Art. 14 – Dovere di indipendenza intellettuale – Nell’esercizio dell’attività professionale il Medico Veterinario ha il dovere di conservare la propria indipendenza intellettuale e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni, prescindendo da religione, razza, nazionalità, ideologia politica e sesso.

Art. 15 – Dovere di segretezza e riservatezza – È dovere primario e fondamentale del Medico Veterinario mantenere il segreto sull’attività prestata e su tutte le informazioni di cui sia venuto a conoscenza a seguito dell’atto professionale, fatti salvi i casi previsti per Legge.

Art. 16 – Dovere di assistenza – Il Medico Veterinario ha l’obbligo, nei casi di urgenza ai quali è presente, di prestare le prime cure agli animali nella misura delle sue capacità e rapportate allo specifico contesto, eventualmente anche solo attivandosi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza.

Art. 17 – Dovere di tutela – Il Medico Veterinario è tenuto, nell’esercizio della professione, alla tutela del benessere animale, alla tutela diretta ed indiretta della salute umana dai pericoli provenienti da alimenti di origine animale, da animali e da mangimi.

Art. 18 – Dovere di adempimento previdenziale e fiscale – Il Medico Veterinario deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi veterinari nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.

Art. 19 – Ambiente di lavoro – Il Medico Veterinario deve svolgere la professione in ambienti e contesti organizzativi adeguati alla complessità della prestazione e al decoro della professione, tali da garantire il corretto svolgimento dell’attività professionale a tutela del benessere animale e della salute pubblica.

Art. 20 – Tutela dell’ambiente – Il Medico Veterinario deve impegnarsi a salvaguardare l’ambiente e l’ecosistema evitando l’uso inappropriato di disinfettanti, medicinali e altri prodotti chimici e utilizzando in modo razionale l’acqua e le energie. Il Medico Veterinario è tenuto al rispetto delle norme di smaltimento dei rifiuti prodotti.

RAPPORTI TRA MEDICI VETERINARI
Art. 21 – Rapporto fra Colleghi – I Medici Veterinari iscritti all’Ordine devono svolgere le attività di consulenza, di consulto, di prosecuzione delle cure, di vigilanza e di controllo mantenendo sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza, lealtà e rispetto, evitando ogni abuso di posizione.
Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale dibattito e di un civile comportamento; ove non sia possibile risolvere direttamente tale contrasto, occorre creare le condizioni affinché il Consiglio dell’Ordine promuova iniziative di conciliazione.

Art. 22 – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine – Il Medico Veterinario è tenuto a collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza per l’attuazione delle finalità deontologiche istituzionali. Il Medico Veterinario che cambi la residenza, trasferisca in altra provincia la sua attività o modifichi la sua condizione di esercizio o cessi di esercitare la professione, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio provinciale dell’Ordine di appartenenza.
L’Ordine, nell’ambito dei suoi compiti e poteri di vigilanza deontologica, può convocare i Colleghi esercenti la professione nella provincia di propria pertinenza, sia in ambito pubblico che privato, anche se iscritti ad un altro Ordine, informando l’Ordine di appartenenza per le eventuali conseguenti valutazioni.

Art. 23 – Rapporti con i collaboratori e sostituti – Il Medico Veterinario titolare di struttura o esercente attività professionale deve retribuire con adeguato compenso i Medici Veterinari suoi collaboratori e suoi sostituti. Lo stesso Medico Veterinario deve garantire mezzi e condizioni necessari per assicurare gli adempimenti professionali richiesti ai collaboratori e sostituti. Allo stesso modo questi ultimi, ferme restando le responsabilità professionali e contrattuali, devono garantire prestazioni adeguate..

Art. 24 – Direzione sanitaria – Il Medico veterinario nella sua funzione di Direttore Sanitario di strutture medico veterinarie deve garantire all’interno della struttura stessa, per quanto di sua competenza, il rispetto delle norme di legge, del Codice Deontologico, dell’autonomia e della dignità professionale.
L’incarico deve essere comunicato all’Ordine professionale competente per territorio.

RAPPORTI CON LA CLIENTELA
Art. 25 – Natura del rapporto – L’attività professionale esercitata dal Medico Veterinario è di natura intellettuale. Pertanto tale attività è una prestazione di mezzi e non di risultati.

Art. 26 – Dovere di informativa sull’esercizio professionale – È dovere del Medico Veterinario dare informazioni all’utente sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità.

Art. 27 – Rapporto di fiducia – Il rapporto con il cliente è fondato sulla fiducia e sull’assunzione della responsabilità professionale.
Il Medico Veterinario è tenuto a informarsi sull’identità del cliente.
Il Medico Veterinario, qualora la legge preveda l’identificazione obbligatoria dell’animale, è tenuto a verificarla ed ad informare il proprietario relativamente ai doveri di legge.

Art. 28 – Autonomia del rapporto – Il Medico Veterinario ha l’obbligo di salvaguardare i diritti della clientela nel miglior modo possibile nell’osservanza della legge, dei principi deontologici e del consenso informato nella pratica veterinaria.
Il Medico Veterinario non deve consapevolmente consigliare interventi inutilmente gravosi, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o affetti da nullità.
Il Medico Veterinario deve rifiutare di prestare la propria attività quando, dagli elementi conosciuti, possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di un’operazione illecita.

Art. 29 – Conflitto di interessi – Il Medico Veterinario ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa concretizzarsi in un conflitto d’interessi. Il conflitto di interessi si può verificare quando il comportamento e le scelte nonché il giudizio professionale riguardante l’interesse primario, la salute pubblica, la salute del paziente, il benessere degli animali, la veridicità dei risultati di una ricerca, l’oggettività della prestazione d’informazione, le finalità istituzionali, i diritti del cliente ecc., possa essere alterato da un interesse secondario come la ricerca di un vantaggio personale di qualunque natura.

Art. 30 – Comparaggio – Ogni forma di comparaggio è vietata.

Art. 31 – Inadempienza professionale – Nel caso di assunzione di responsabilità contrattuale la mancata, ritardata o negligente assistenza professionale costituisce violazione dei doveri professionali, qualora non giustificabile o qualora causi rilevante trascuratezza del dovere di tutela degli animali e dei diritti del cliente.

Art. 32 – Obbligo di informazione e consenso informato nella pratica veterinaria – È obbligo del Medico Veterinario comunicare al cliente la necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare sofferenze, dolore o prolungati stati di malessere dell’animale paziente.
Il Medico Veterinario è tenuto ad informare il cliente sui prevedibili stati di sofferenza e di dolore dell’animale paziente e la durata presumibile dell’intervento professionale.
Il Medico Veterinario, all’atto dell’assunzione di responsabilità contrattuale, è tenuto ad informare chiaramente il cliente della situazione clinica e delle soluzioni terapeutiche. Deve precisare i rischi, i costi ed i benefici dei differenti ed alternativi percorsi diagnostici e terapeutici, nonché le prevedibili conseguenze delle scelte possibili. Il Medico Veterinario nell’informare il cliente dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche.
Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del cliente deve essere soddisfatta. Il consenso informato non comporta esonero da responsabilità professionale.

Art. 33 – Acquisizione del consenso – Il Medico veterinario non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito e informato del cliente. Il consenso deve essere espresso in forma scritta nei casi in cui, per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse, sia opportuna un’accettazione documentata.

Art. 34 – Eutanasia – L’eutanasia dell’animale è atto esclusivamente Medico Veterinario, rientra nell’etica professionale del Medico Veterinario può essere effettuata al fine di evitare all’animale paziente sofferenza psico-fisica e/o dolore inaccettabili e nei casi consentiti dalla legge. E’ responsabilità professionale del Medico Veterinario garantire, quando si deve interrompere la vita di un animale, che ciò sia fatto con il maggior grado di rispetto possibile e con l’impegno a indurre la morte nella massima assenza di dolore e stress possibile.

Art. 35 – Medicine non convenzionali – La pratica delle Medicine non convenzionali in ambito veterinario è di esclusiva competenza del Medico Veterinario.
Questa deve essere svolta nel rispetto dei doveri e della dignità professionali e nell’esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità professionale.

Art. 36 – Consegna di documenti – Il Medico Veterinario deve rilasciare al cliente i documenti diagnostici, prescrizioni, copia della relazione clinica e restituire ogni documentazione eventualmente ricevuta dal cliente, qualora ne venga fatta formale richiesta da parte del cliente stesso. Il Medico Veterinario può trattenere la documentazione clinica originale ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l’avvenuto pagamento.
Il Medico Veterinario può trattenere copia della documentazione, senza il consenso del cliente, per i necessari provvedimenti di registrazione a fini contabili, di archivio storico e di valutazione scientifica.

Art. 37 – Richiesta di pagamento – Il Medico Veterinario può richiedere al cliente l’anticipazione delle spese e il versamento di adeguati acconti sull’onorario nel corso del rapporto e ottenere il giusto compenso al termine dell’incarico.
È consentito al Medico Veterinario concordare onorari, anche forfetari, in caso di prestazioni continuative di consulenza ed assistenza.

Art. 38 – Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso – Il Medico Veterinario può agire nei confronti del cliente moroso per il pagamento delle proprie prestazioni professionali.

Art. 39 – Rinuncia all’assistenza – Il Medico Veterinario ha diritto di rinunciare al contratto professionale instauratosi con il cliente, a condizione che dia un preavviso adeguato alle circostanze e che provveda ad informarlo di quanto è necessario fare per non pregiudicare la sanità ed il benessere dell’animale paziente. Il Medico Veterinario, fatta eccezione per i casi di palese urgenza, può rifiutarsi di eseguire le prestazioni professionali richieste da clienti che lo abbiano offeso o che siano in condizioni di morosità.

RAPPORTI CON PRIVATI ED ENTI PUBBLICI
Art. 40 – Rapporti con la stampa – Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione il Medico Veterinario deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste, aggiornandosi in merito all’argomento, e assumendosi la responsabilità di quanto esposto. Il Medico Veterinario deve dare comunicazione all’Ordine di appartenenza di eventuali pubblicazioni a suo nome non rispondenti a quanto da lui dichiarato/scritto per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 41 – Divieto di utilizzo di titoli professionali non posseduti o di titoli inesistenti – L’iscrizione all’Albo è requisito necessario ed essenziale per l’esercizio dell’attività professionale di Medico Veterinario.
Sono sanzionabili, anche disciplinarmente l’uso di un titolo professionale non posseduto o l’utilizzo di titoli professionali inesistenti o non riconosciuti.
Lo svolgimento di attività professionale in carenza dei titoli necessari, o in periodo di sospensione, costituisce violazione del presente Codice e come tale è sanzionabile.
Risponde dell’infrazione anche il Medico Veterinario che abbia consapevolmente reso possibile un’attività irregolare.

Art. 42 – Abuso di professione – Ferme restando le disposizioni civili e penali in materia, al Medico Veterinario è vietato collaborare a qualsiasi titolo e favorire chi eserciti abusivamente la professione; qualora venga a conoscenza di situazioni di abuso di professione è tenuto a darne immediata comunicazione all’Ordine competente per territorio.

Art. 43 – Rapporti con arbitri e consulenti tecnici – Il Medico Veterinario deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni.

Art. 44 – Arbitrato – Il Medico Veterinario che abbia assunto la funzione di arbitro deve rispettare i doveri di indipendenza e imparzialità.
A tal fine il Medico Veterinario non può assumere la funzione di arbitro rituale o irrituale, né come arbitro nominato dalle parti, né come presidente, quando abbia in corso rapporti professionali con una delle parti in causa o abbia avuto rapporti di qualsiasi natura, tali da poterne pregiudicare l’autonomia.
In particolare dell’esistenza di rapporti professionali con una delle parti l’arbitro nominato presidente deve rendere edotte le parti stesse, rinunciando all’incarico ove ne venga richiesto.
In ogni caso, il Medico Veterinario deve comunicare alle parti ogni circostanza che di fatto possa incidere sulla sua autonomia, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all’espletamento dell’incarico.

Art. 45 – Rapporti con i terzi – Il Medico Veterinario ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto nei confronti di tutte le persone con cui venga in contatto nell´esercizio della professione.

Art. 46 – Tutela della professione – Il rispetto degli obblighi deontologici e la tutela dell’autonomia, della libertà, della dignità e del decoro professionale sono garantiti anche nelle convenzioni che disciplinano i rapporti tra i Medici Veterinari liberi professionisti e i soggetti pubblici e privati. Tutti i Medici Veterinari hanno obbligo di informare l’Ordine di appartenenza di compiti e adempimenti richiesti anche dal S.S.N. che ritengono non essere conformi al Codice Deontologico.

Art. 47 – Medico Veterinario dipendente o convenzionato – Il Medico Veterinario che svolge la professione a rapporto di impiego e di convenzione nell’ambito di strutture pubbliche o private, è soggetto alla potestà disciplinare dell’Ordine di appartenenza.
Il Medico Veterinario dipendente o convenzionato deve assicurare preventivamente l’assenza di possibili conflitti d’interesse e non deve adottare comportamenti che possano favorire la propria attività libero-professionale ove prevista. I predetti professionisti, prima di dare inizio all’attività privata, devono informarne i competenti Ordini provinciali.

Art. 48 – Cointeressenza – Qualunque forma di cointeressenza, che condizioni la libertà intellettuale e professionale del Medico Veterinario, costituisce violazione del presente Codice Deontologico.

Art. 49 – Tempo per l’azione – Il Medico Veterinario deve sottrarsi al cumulo degli incarichi e delle prestazioni, quando questo possa incidere sulla qualità dei suoi interventi.

CERTIFICAZIONI
Art. 50 – Certificazioni – Il Medico Veterinario, che rilascia un certificato, deve attestare ciò che ha direttamente e personalmente constatato. E’ tenuto alla massima diligenza, alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti, assumendosene la responsabilità.

Art. 51 – Prescrizioni – Il Medico Veterinario deve assumersi la piena responsabilità delle prescrizioni farmacologiche effettuate, assicurandosi dello stato di salute del paziente animale destinatario della prescrizione stessa. E’obbligo del Medico veterinario ottemperare ai doveri di informazione previsti dal sistema di farmacovigilanza.

ASSOCIAZIONE E SOCIETÀ
Art. 52 – Associazione e Società – I Medici Veterinari iscritti all’Albo possono associarsi nelle forme consentite dalla Legge per lo svolgimento della libera professione, a condizione che l’associazione/società risulti da idoneo atto sottoscritto dai contraenti. Copia di tale atto deve essere depositato presso l’Ordine di appartenenza dei Medici Veterinari interessati e presso l’Ordine sul cui territorio si svolge prevalentemente l’attività professionale di competenza

RAPPORTI CON ALTRE PROFESSIONI
Art. 53 – Rapporti con altre professioni – Il Medico Veterinario, nell’esercizio della professione, deve attenersi al principio del reciproco rispetto nei confronti degli appartenenti alle altre categorie professionali ed a quello della salvaguardia delle specifiche competenze. Eventuali violazioni vanno segnalate all’Ordine

PUBBLICITA’
Art. 54 – Pubblicità – Al Medico Veterinario è consentita la pubblicità informativa circa la propria attività professionale, possono essere indicati i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché l’onorario e i costi complessivi delle prestazioni.
La pubblicità deve essere resa secondo correttezza, trasparenza e verità, il cui rispetto è verificato dall’Ordine provinciale.
Il Medico Veterinario che partecipa, collabora od offre testimonianza all’informazione sanitaria deve osservare i principi di rigore scientifico, di onestà intellettuale e di prudenza evitando qualsiasi forma diretta o indiretta di pubblicità commerciale personale o a favore di altri.
E’ vietata ogni forma di pubblicità occulta o non palese.

ONORARI
Art. 55 – Onorari professionali – Il Medico Veterinario determina con il cliente gli onorari professionali ai sensi dell’art. 2233 del Codice Civile. Ferme restando le previsioni di legge, l’onorario deve essere commisurato alla difficoltà, alla complessità, alla qualità delle prestazioni, alla competenza e ai mezzi impegnati e non deve essere subordinato ai risultati delle prestazioni stesse.
Il Medico Veterinario, in particolari situazioni con carattere di eccezionalità, può prestare la sua opera gratuitamente purché questo non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.

DISPOSIZIONI FINALI
Art. 56 – Norma di chiusura – Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazione dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi.
Gli Ordini provinciali dei Medici Veterinari sono tenuti a inviare ai propri Iscritti copia del Codice Deontologico ed a promuoverne la conoscenza, anche in funzione dell’attività istituzionale di aggiornamento e formazione. Gli Ordini provinciali dei Medici Veterinari sono tenuti a far prestare ai nuovi iscritti il “Giuramento professionale” e a promuoverlo verso tutti gli iscritti.

 

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